Art. 12.
(Elevamento della durata e del trattamento ordinario di disoccupazione).

      1. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, è stabilita dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge nel 70 per cento e comunque non può dare luogo a una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui all'articolo 4 della presente legge.

 

Pag. 13


      2. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato a dodici mesi.
      3. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui ai commi 1 e 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e successive modificazioni.